Articolo 1 – Denominazione e Sede
E’ costituita in Verbania, in via Ticino, 4, un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata “ CANOTTIERI INTRA, Associazione Sportiva Dilettantistica”.
Articolo 2 – Colori Sociali
I colori sociali sono: maglia e canottiera o mezza manica con una striscia pettorale rossa su fondo bianco. I calzoncini sono di colore rosso. Il guidone sociale è triangolare a fondo rosso con croce bianca posta longitudinalmente, così come raffigurato graficamente nell’allegato uno al presente statuto.
Articolo 3 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport del canottaggio, della canoa, della nautica in genere, del nuoto e di tutti gli altri sport esercitabili in acqua, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale, e la promozione di tutte le iniziative sportive, sociali, culturali e ricreative atte a sviluppare tra i soci lo spirito di solidarietà e associazione.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere tutte le attivita’ direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse, tra cui l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. L’associazione si impegna a tesserare alle competenti federazioni sportive nazionali aderenti al CONI tutti i soci che svolgono attivita’ sportiva in difesa dei colori sociali.
4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e dalla gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale che internazionale e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L’associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Articolo 4 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, convocata e costituita secondo quanto stabilito al successivo articolo 27
Articolo 5 – Soci
1. l’associazione è composta dai soci benemeriti, vitalizi, ordinari, giovani, ragazzi, atleti; i soci “benemeriti” sono nominati dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’associazione e non pagano quota; sono soci “benemeriti” di diritto i soci “atleti” che, in esclusiva difesa dei colori sociali, hanno riportato uno dei seguenti risultati sportivi: titolo di campione italiano, medaglia in olimpiadi o campionati del mondo o classifica finale in coppa del mondo o in campionati internazionali; i soci “vitalizi” sono coloro che corrispondono una quota associativa una tantum; i soci “ordinari”, “giovani” e “ragazzi” sono coloro che corrispondono la relativa quota associativa annuale; i soci “atleti” sono coloro che svolgono attività agonistica in difesa dei colori sociali e corrispondono annualmente una quota associativa per attività sportiva; le quote associative sono stabilite dal consiglio direttivo, possono variare ad ogni esercizio e devono essere versate entro la fine di marzo, ad eccezione della quota per attività sportiva che può essere rateizzata; ogni socio può corrispondere somme aggiuntive e/o integrative da destinarsi agli scopi sociali.
2. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte della maggioranza del comitato ristretto il cui giudizio deve sempre essere motivato; resta inteso che, in caso di domanda respinta, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego senza che l’interessato abbia presentato domanda scritta di appello all’assemblea dei soci, il provvedimento si intende definitivo.
5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata
7. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di accettare senza riserve lo statuto vigente
8. L’adesione alla associazione e’ a tempo indeterminato e non puo’ essere disposta per un periodo temporaneo; l’impegno e’ annuale e si intende rinnovato di anno in anno; per gli atleti tale disposizione e’ subordinata alle norme federali vigenti
Articolo 6 – Diritti dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. A tutti i soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 7 – Decadenza dei Soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria da presentarsi per iscritto entro il 30 novembre
B. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria, previa domanda scritta di appello all’assemblea dei soci dell’interessato. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. Resta inteso che in caso di provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento senza che l’interessato abbia presentato domanda scritta di appello all’assemblea dei soci, il provvedimento si intenderà definitivo.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 8 – Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il comitato di controllo dei conti
e) il comitato ristretto
Tutte le cariche ricoperte dai soci in organi sociali sono onorifiche e gratuite
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo, che dovra’ convocarla entro trenta giorni dalla richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. L’assemblea nomina il presidente, il segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il presidente dell’assemblea constata il diritto dei soci di intervenire all’assemblea stessa, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 – Diritti di Partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua, appartenenti all’associazione da almeno sei mesi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e nelle assemblee non sono ammesse deleghe.
Articolo 11 – Assemblea Ordinaria
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo trenta giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonchè in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 7, comma 2.
Articolo 12 – Validità Assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
Articolo 13 – Assemblea Straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno trenta giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da dieci consiglieri di cui sette eletti dall’assemblea dei soci e tre nominati dal Comune di Verbania. I consiglieri nominati dal Comune diventano soci a tutti gli effetti mediante il versamento della quota associativa. I consiglieri di nomina assembleare vengono nominati per elezione dall’assemblea e scelti in ordine di numero di preferenze tra un elenco di soci candidati di età superiore ai diciotto anni, regolarmente iscritti per i due anni immediatamente precedenti la data di effettuazione dell’assemblea stessa. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità continuativa a partire dall’ultimo esercizio sociale. I componenti del consiglio direttivo eletti dall’assemblea dei soci nominano nel proprio ambito il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, nonché un Comitato ristretto composto da almeno tre consiglieri che delibererà sulle domande di ammissione all’associazione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non siano lavoratori dipendenti dell’associazione, non svolgano prestazioni di lavoro autonomo per l’associazione, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 15 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri di nomina assembleare che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto.
2. Ove non vi siano candidati, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 60 giorni l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce in base alle necessita’ dell’associazione, almeno sei volte l’anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Al consiglio direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza eccezione alcuna. Per l’ordinaria amministrazione e direzione dell’associazione, il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri o parte di essi, compreso l’uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri.
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci mediante il comitato ristretto
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto
g) attuare le decisioni dell’assemblea dei soci
h) approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell’associazione
i) nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che verranno scelti preferibilmente tra i soci, ma che si possono scegliere anche all’infuori del consiglio direttivo e degli associati. In tal caso essi parteciperanno su richiesta alle riunioni del consiglio direttivo con funzione consultiva; ogni componente del consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo si intende decaduto dalla carica su decisione del consiglio direttivo.
Articolo 18 – Il Presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario dell’associazione. Delle obbligazioni sociali risponde verso terzi solo il patrimonio sociale, salvo azione di responsabilita’ in caso di cattiva amministrazione.
Articolo 19 – Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo; nell’espletamento delle sue mansioni e con l’approvazione del consiglio direttivo, il segretario può essere coadiuvato da un collaboratore scelto anche tra non soci
Articolo 21 – Il Direttore Sportivo
Il direttore sportivo, su delega del consiglio direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al consiglio direttivo l’organizzazione delle manifestazioni e ha alle sue dirette dipendenze l’allenatore sociale.
Articolo 22 – Il Comitato di Controllo dei Conti
Il comitato di controllo dei conti comprende tre componenti effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente tra i soci, ma anche tra non soci, i quali provvedono ad eleggere tra loro il presidente. Almeno un componente effettivo deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti. I componenti del comitato di controllo dei conti vengono nominati dall’assemblea ed esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al consiglio direttivo per i necessari provvedimenti e nei casi di particolare gravità hanno facoltà di riunire l’assemblea. Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti, si provvederà alla loro integrazione con i candidati supplenti in ordine di graduatoria ed in caso di impossibilità dovrà essere indetta assemblea a tale scopo.
Articolo 23 – Il Rendiconto
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Articolo 24 – Anno Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 25 – Entrate dell’Associazione e Patrimonio Sociale
a) le entrate della associazione sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dalla gestione dei servizi oggetto dell’attivita’ e da tutte le altre entrate che possono concorrere ad incrementare l’attivita’ associativa
b) il patrimonio dell’associazione è costituito dagli impianti sportivi di proprietà dell’associazione stessa, dai trofei aggiudicati definitivamente in gare, da materiale attrezzi e strumenti, da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva, da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione stessa, da donazioni, lasciti ed eredità
c) l’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 26 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione di appartenenza.
Articolo 27 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28 – Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.